Cosa fare con le Assicurazioni vita e invendio e scoppio in caso di surroga del mutuo

L’accensione di un mutuo spesso è accompagnata dalla stipulazione di una polizza, ad esempio la Polizza Incendio e Scoppio obbligatoria per legge.
Ma cosa succede se si decidere di accedere alla surroga?
La questione è disciplinata dal decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012 n.22, e dai regolamenti Ivass.
Il mutuatario ha la possibilità di:

  • chiudere il contratto assicurativo e chiedere il rimborso della somma versata.

  • trasferire la polizza presso il nuovo istituto.

 
 

Cos’è la surroga

 

La surroga è disciplinata dall’art.1202 del Codice Civile e consiste nella possibilità di trasferire un mutuo ipotecario da una banca a un’altra.

Il trasferimento avviene attraverso un atto notarile con cui si sposta il contratto al nuovo istituto bancario senza costi aggiuntivi per il cliente.

Il mutuatario si impegna quindi a versare regolarmente le rate del mutuo alla nuova banca e a rispettare le condizioni con essa stipulate.

Il vecchio istituto non può negare il trasferimento né addebitare al cliente costi aggiuntivi. Quest’ultimo aspetto è disciplinato dalla Legge Bersani n. 40/2007, favorendone la diffusione.

 
 

Surroga e rimborso della Polizza

 

La prima opzione è definita dal Regolamento Ivass n. 40/12, che dichiara che la Compagnia ha il dovere di provvedere al rimborso entro 30 giorni dal momento in cui riceve la notifica di avvenuta surroga del mutuo.

La modalità di calcolo dell’importo da rimborsare, invece, è chiarita dal Regolamento n.35/10.
In particolare la somma da rimborsare viene individuata considerando gli anni mancanti, alla scadenza della copertura, e il capitale assicurato residuo. Le imprese assicurative possono trattenere dall’importo dovuto i costi amministrativi sostenuti per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che siano indicati nel contratto della Polizza al momento della stipulazione.

Tali spese non devono essere tali da comportare un limite alla surroga del mutuo.

 
 

Trasferimento della Polizza

 

La seconda alternativa invece è disciplinata dall’articolo art. 22 sexies D.L. 179/12 che prevede la possibilità di richiedere anche il trasferimento della copertura a favore di un nuovo beneficiario che viene individuato nel nuovo istituto in cui è stato spostato il mutuo.

Se si sceglie questa seconda opzione è importante sapere che sia la banca che la Compagnia possono chiedere la rinegoziazione dei termini contrattuali. Può capitare infatti che dopo diversi anni dalla sottoscrizione siano cambiati molti parametri come il valore dell’immobile o la condizione di salute, o reddituale, del contraente.

Questi elementi, ai fini della polizza mutuo, sono determinanti nella definizione del premio da versare. Per questo motivo è importante considerare quali vantaggi può offrire la nuova polizza prima della sottoscrizione.

 
 

 Quale soluzione è più conveniente in caso di Surroga

 

Purtroppo non è possibile fornire una risposta certa a questa domanda.
A una prima osservazione, infatti, potrebbe apparire più conveniente chiedere il rimborso del premio versato e stipulare un nuovo contratto assicurativo in quanto consiste in un iter più semplice e veloce.

Tuttavia dipende dalla somma delle spese amministrative sostenute, dalle clausole della Polizza e dai costi di attivazione del nuovo contratto.
Per valutare quindi quale azione intraprendere è fondamentale conoscere, con esattezza, le condizioni contrattuali e disporre di tutti i dati necessari.