Immobile ceduto in donazione dopo bonus prima casa

Si rinnova nel 2021 la possibilità di usufruire del Bonus Prima Casa.

Il Bonus, ricordiamo, si pone l’obiettivo di sostenere il settore immobiliare e consente di accedere a una serie di agevolazioni fiscali per chi decide di acquistare la prima casa.

Tuttavia nell’ampio panorama delle possibilità possono emergere alcuni dubbi che necessitano maggiori chiarimenti.
 

Quali sono le agevolazioni fiscali del Bonus Prima Casa

Innanzitutto vediamo quali sono le detrazioni e le riduzioni d’imposta a cui è possibile accedere:

  • Riduzione dell’Iva dal 10% al 4% per gli acquisti effettuati dall’impresa costruttrice. È prevista un’imposta ipotecaria e catastale, per un totale di 400 euro, per chi acquista direttamente dall’impresa;

  • imposta di registro al 2% per gli acquisti da privati. L’acquirente, solo dopo aver ottenuto l’approvazione del notaio, può far valere l’imposta di registro sulla base del valore catastale, piuttosto che sul valore di mercato. In caso di acquisti da privati, l’imposta ipotecaria e quella catastale sono fissate a 50 euro ciascuna;

  • detrazione Irpef del 19% sui compensi corrisposti all’agenzia per un importo non superiore ai 1.000 euro, in caso di acquisti tramite un’agenzia immobiliare.
     

Ma come funziona se l’immobile viene ceduto in donazione?

Un caso interessante è l'acquisto di un bene come prima casa da destinare, in un secondo momento, alla donazione.

A questo proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate rispondendo in seguito al caso di un contribuente che ha acquistato, nel 2014, un’abitazione come prima casa usufruendo delle agevolazioni.

Successivamente, lo stesso, acquista secondo immobile con agevolazioni prima casa impegnandosi a vendere il primo entro un anno. L’alienazione dell’immobile avviene attraverso una donazione a uno dei genitori.

In questo contesto il contribuente chiede, in sede di istanza, se donando l’immobile al genitore non ha più diritto alle agevolazioni prima casa sul secondo immobile.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: interpello n. 77 del 2 febbraio.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso in questione, chiarisce che le agevolazioni, relative al Bonus prima casa, non si perdono.

L’impegno, assunto dal contribuente, di rivendere entro un anno il primo immobile con la donazione per mutuo consenso permette di accedere nuovamente alle agevolazioni. Questo perché si configura un nuovo atto di donazione e il contribuente non decade dall’agevolazioni prima casa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate non può procedere alla revoca dell’agevolazione prima casa, in quanto il contribuente ha diritto all’alienazione dell’immobile entro un anno dalla data di acquisto del secondo immobile. Ricordiamo che nel nostro ordinamento il mutuo consenso non rientra tra le cause di decadenza delle agevolazioni.

Per quanto riguarda invece gli aspetti della tassazione, L’Agenzia delle Entrate afferma che l’atto di risoluzione per mutuo consenso deve essere assoggettato ad un’imposta fissa con un termine di registrazione fissato.

Infine, per quanto riguarda la domanda sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa anche se l’immobile è in donazione, precisa che non ci sono vincoli temporali per eventuale rivendita dell’immobile.