I bonus fiscali per l’acquisto casa nel 2020 si ripropongono anche nel nuovo anno con il consueto schema che nel corso degli anni ha permesso a tante persone di poter approfittare di una maggiore convenienza alla compravendita della propria prima abitazione.
Dunque, confermati gli incentivi per vuole comprare casa, e per chi vuole farlo con un mutuo. Ma quali sono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa? E quali sono i requisiti che occorre avere per poterne beneficiare?
Agevolazioni fiscali acquisto casa 2020
Cominciamo con un breve sguardo dalle principali agevolazioni fiscali per l’acquisto casa, che anche nel 2020 abbattono – e non di poco – le imposte che occorre corrispondere per poter formalizzare tale transazione.
In particolare, anche nel prossimo anno è prevista una riduzione dell’imposta di registro ridotta al 2%, mentre l’imposta ipotecaria e quella catastale saranno percepite in misura fissa, pari a 200 euro. L’imposta sul valore aggiunto (Iva) è ridotta al 4% se si acquista da un’impresa.
Viene inoltre confermata la possibilità di poter usufruire della detrazione Irpef sugli interessi passivi nella misura del 19%, per un massimo di 4.000 euro annui.
Ricordiamo infine che le agevolazioni prevista per la prima casa si intendono estese anche all’acquisto di pertinenze, anche se questo avviene successivamente: è tuttavia fondamentale che le pertinenze siano strettamente legate al servizio della prima casa, e che appartengano alle categorie catastali C2, C6, C7.
Requisiti agevolazioni prima casa
Ma quali sono i requisiti per poter godere delle agevolazioni per la prima casa?
Anche in questo caso nel 2020 non vediamo particolari novità rispetto a quanto abbiamo già conosciuto negli esercizi precedenti. Dunque, è necessario che l’immobile da adibire a prima casa non sia considerabile “di lusso”, e che sia situato nel Comune dove l’acquirente ha la residenza o intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto o nel Comune in cui l’acquirente lavora (tale dichiarazione dovrà eventualmente essere trascritta nell’atto di acquisto).
Ancora, l’acquirente non deve essere proprietario, anche in comunione di beni, o usufruttuario di nessun altro immobile ubicato nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l’acquisto.
Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.